Deliberazione Giunta Regionale 21 giugno 2006, n. 8/2772

Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art.14, c. 2, r.r. n. 4/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;

Visto in particolare l’articolo 14, comma 2 del regolamento, che pone in capo alla Giunta regionale l’approvazione delle direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3 del regolamento stesso;

Vista la «Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4», allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);

Dato atto che il dirigente dell’unità organizzativa proponente ritiene l’allegata direttiva corrispondente alle previsioni normative;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per i motivi richiamati in premessa e qui integralmente recepiti
1. Di approvare la «Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).
2. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e del relativo Allegato A.

Allegato A - Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4»

1. Premessa
L’articolo 14, comma 2 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» (di seguito regolamento) demanda alla Giunta regionale l’approvazione delle «direttive per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia di cui all’articolo 3, comma 3».
Il richiamato articolo 3, comma 3 prevede che «la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l’Autorità competente accerti l’inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant’altro accatastato o depositato sulle superfici stesse».
Nei casi accertati l’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del regolamento, determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del regolamento.

2. Acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del regolamento
Presupposto essenziale per l’applicazione del disposto di cui al richiamato articolo 3, comma 3 è la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
• superfici scolanti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
b) del regolamento;
• stoccaggio sulle indicate superfici, fermo restando il rispetto delle specifiche discipline interessanti le situazioni in argomento, di materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o di altri accatastamenti o depositi attraverso i quali le acque meteoriche percolino o possano percolare, con conseguente inquinamento delle acque di seconda pioggia da sostanze asportate o in soluzione.
L’inquinamento da sostanze asportate o in soluzione di cui al secondo punto è da ricondurre allo stoccaggio sulle superfici scolanti dei materiali di cui articolo 3, comma 3 e non al carico, scarico, trasporto e movimentazione dei materiali stessi, operazioni alle quali si applicano, in presenza delle sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del regolamento, le disposizioni previste dal medesimo con riferimento alle acque di prima pioggia.
Gli stoccaggi sulle superfici scolanti che possono dare origine a inquinamento delle acque di seconda pioggia sono essenzialmente:
• lo stoccaggio di liquidi classificati come pericolosi o di rifiuti liquidi. Si tratta di casi in cui è imposto l’obbligo dell’adozione di bacini di contenimento che comportano la raccolta integrale (prima e seconda pioggia) delle acque meteoriche di dilavamento;
• lo stoccaggio di materiali solidi sfusi, con esclusione di quelli stoccati in idonei contenitori chiusi. In tale situazione deve essere valutata la possibilità di rilascio di sostanze inquinanti da parte dei materiali stessi.
Per la valutazione della possibilità di rilascio di sostanze inquinanti sono da considerare, salvo dimostrazione contraria, le seguenti tipologie:
• tutti i tipi di rifiuti, ad eccezione dei rifiuti inerti e dello sfalcio del verde;
• i materiali idrosolubili;
• i materiali putrescibili;
• i materiali totalmente o parzialmente pulverulenti;
• i materiali le cui superfici sono o possono essere contaminate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contenitori vuoti e non lavati, sfridi metallici contaminati da oli e attrezzature contaminate da prodotti solubili. Non sono da considerare, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiali metallici non contaminati, materiali da costruzione, pallets e contenitori puliti).
In conformità all’articolo 9, comma 6 del regolamento, la presenza di stoccaggi di liquidi e di materiali solidi sfusi deve essere dichiarata nella domanda di autorizzazione, unitamente alle informazioni inerenti l’ubicazione e le caratteristiche degli stoccaggi.
La domanda deve inoltre indicare se dalla presenza di stoccaggi può derivare l’inquinamento delle acque di seconda pioggia o, nel caso contrario, riportare le motivazioni a sostegno.
L’Autorità competente procede alla verifica di quanto sopra sulla base dei criteri di cui ai punti 3 e 4.

3. Stoccaggi di materiali dichiarati contaminanti
Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ritengano che possa sussistere contaminazione delle acque di seconda pioggia per la presenza di stoccaggi di materiali, non occorre procedere a accertamenti analitici se in sede di autorizzazione sono proposti interventi idonei a prevenire tale inquinamento o a raccogliere e trattare tutta l’acqua meteorica di dilavamento, quali:
• copertura delle superfici di stoccaggio, con l’adozione di tettoie o altri sistemi analoghi;
• eliminazione del percolamento delle acque meteoriche, con l’adozione di contenitori (container e simili) chiusi e/o coperti;
• predisposizione di cordolatura (o sistema equivalente per separare le acque meteoriche di percolamento dalle rimanenti) attorno alle superfici di stoccaggio, raccolta integrale delle acque meteoriche di percolamento e loro trattamento (anche congiuntamente alle acque di prima pioggia provenienti da altre superfici scolanti soggette alle disposizioni del regolamento).
Nella fattispecie di cui sopra il controllo dell’autorità competente è indirizzato a verificare la conformità degli interventi realizzati con quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione.
Per superfici di stoccaggio per le quali non è possibile la realizzazione dei predetti interventi, nella domanda di autorizzazione può essere proposto che le disposizioni del regolamento siano applicate solo a una parte della quantità totale di acque di seconda pioggia, fissandola o come portata massima da avviare alla raccolta (tramite l’utilizzo di un separatore a stramazzo) o come quantitativo massimo da raccogliere (la separazione delle acque residue di seconda pioggia deve avvenire con modalità analoghe a quelle previste dal regolamento relativamente alle acque di prima pioggia). La proposta deve essere giustificata con riguardo al tempo di ritorno dell’evento meteorico di riferimento e alla residua presenza di inquinanti nelle acque di seconda pioggia. In tale caso l’autorità competente può prescrivere l’adozione di un apposito sistema di controllo. In particolare, può essere prescritta la realizzazione di un pozzetto per le acque di seconda pioggia residue, immediatamente a valle della separazione. Il pozzetto deve avere dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l’accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni. Gli accertamenti sono di norma eseguiti, durante l’evento meteorico, con campionamenti istantanei. A evento meteorico concluso l’accertamento può essere effettuato sulle acque accumulate nel pozzetto.
Qualora gli accertamenti evidenzino il superamento dei valori limite di emissione di cui all’articolo 7 del regolamento, il soggetto responsabile deve porre in atto ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento.

4. Stoccaggi di materiali dichiarati non contaminanti
Qualora i soggetti responsabili delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) ritengano che non possa sussistere contaminazione delle acque di seconda pioggia per la presenza di stoccaggi di materiali, la domanda di autorizzazione deve riportare le motivazioni a sostegno, con riferimento alle caratteristiche dei materiali stoccati e agli esiti di eventuali prove di rilascio sui materiali stessi e/o di eventuali analisi sulle acque di percolamento di stoccaggi similari.
In tali casi l’autorità competente può prescrivere l’adozione di un apposito sistema di controllo. In particolare, può essere prescritto di fornire, entro un tempo prefissato, analisi rappresentative delle caratteristiche delle acque di seconda pioggia e la realizzazione, rispettando i requisiti di cui al punto 3, di appositi pozzetti di campionamento per gli eventuali accertamenti da parte dell’autorità stessa.
Gli accertamenti sono di norma eseguiti, durante l’evento meteorico, con campionamenti anche istantanei, dopo il riempimento della vasca di prima pioggia e il conseguente inizio della derivazione delle acque di seconda pioggia. A evento meteorico concluso l’accertamento può essere effettuato sulle acque accumulate nel pozzetto.
Qualora gli accertamenti evidenzino il superamento dei valori limite di emissione di cui all’articolo 7 del regolamento, il soggetto responsabile deve porre in atto le ulteriori misure di prevenzione e/o separazione e/o trattamento, in conformità a quanto riportato al punto 3.